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LEGGI DI TUTELA DEL CONSUMATORE
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I suoi dati personali non saranno utilizzati ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, a meno che non lo chiediate voi stessi.
LEGGE 15 gennaio 1992, N. 50
Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
n.85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente la tutela dei
consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Campo di
applicazione) 1. Il presente decreto si applica ai
contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la
fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma,
stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura;
b) durante una escursione organizzata
dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico,
mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base
ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la
presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel
caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate
dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1,
per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore
commerciale.
Art. 2
(Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria
attività commerciale o professionale, nonchè la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.
Art. 3
(Esclusioni) 1. Sono esclusi dall'applicazione del
presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonchè i
contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di
prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico
corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti,qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di
lire cinquantamila.
Art. 4 (Diritto di
recesso) 1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito
al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni
indicati negli articoli seguenti.
Art. 5 (Informazione sul
diritto di recesso) 1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore
commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle
modalita' e delle eventuali condizioni per l'esercizio dei diritto di
recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui
riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si
tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede
della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati
nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 1, qualora
sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere
riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole
contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine,
recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve
essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota
d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della
stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1 ed il
relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè gli elementi necessari
per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale
può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera
d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto
del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine,
comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al
comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare
il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle
indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della
merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà
accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una
scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non
potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
Art. 6 (Esercizio del
diritto di recesso) 1. Il consumatore che intenda esercitare il
diritto di cui all'art. 4 deve
inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia
diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che
decorrono:
a) alla data di sottoscrizione della nota
d'ordine contenente l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero,
nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di
ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce,
se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore
commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto
garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto
previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia
omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai
sensi dell'art.
5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non
abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine
indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del
contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero
dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti
la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1,
sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha
formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La
comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e
fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto
nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso in
luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro
il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 7 (Condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso) 1. Per i contratti riguardanti la vendita
di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce la sostanziale
integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi
prevista dal comma 2 dell'art. 6 è
comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di
conservazione in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con
l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato
nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Art. 8 (Effetti
dell'esercizio del diritto di recesso) 1. Con la ricezione da parte dell'operatore
commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le
parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o
dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le
obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della
merce, il consumatore è tenuto a restituire all'operatore commerciale o al
soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla
data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle
parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita
nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo
spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero
dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a
titolo di caparra Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese
accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma
2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella
nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati
ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È
nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti
del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
Art. 9 (Altre forme
speciali di vendita) 1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base
di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto
stesso, nonchè ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1
dell'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve
essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio
oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste
dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative
evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una
offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve
essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3
di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna
della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel
precedente art.
6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
Art. 10 (Irrinunciabilità
del diritto di recesso) 1. Il diritto di cui all'art. 4 è
irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto
con le disposizioni del presente decreto.
Art. 11
(Sanzioni) 1. Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia
fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a
quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente
decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia
trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia
rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non
abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal
comma 3 dell'art. 8 del
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi
è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 12 (Foro
competente) 1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 13 (Disposizioni
transitorie e finali) 1. Il presente decreto entra in vigore
trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della
merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione
di cui al comma 1 dell'art. 5, a
condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in
altro documento consegnato al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di
60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la
sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga
l'informazione sul diritto di recesso, purchè tale informazione sia
comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui
al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed
allegato alla nota d'ordine medesima.
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